http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/issue/feedDiritto Pubblico Europeo - Rassegna online2023-08-26T19:40:31+00:00Andrea Patroni Griffiandrea.patronigriffi@unicampania.itOpen Journal Systems<p><em>Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online</em> (DPERonline) è una rivista scientifica di area giuridica, dedicata allo studio di temi di Diritto pubblico di respiro europeo i cui fascicoli sono pubblicati con cadenza semestrale e con la possibilità di pubblicazione di numeri speciali (special Issues)</p> <p> </p>http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10204Chi semina vento raccoglie tempesta? L’epilogo – non troppo scontato – della causa C-204/21, Commissione europea c. Repubblica di Polonia2023-07-03T06:31:25+00:00Emanuela De Falcogirardimariachiara@gmail.com<p>Il presente lavoro si concentra sul tema dell’indipendenza della magistratura e sull’evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia in merito alle recenti riforme del sistema giudiziario polacco che minano la capacità dei tribunali di fornire una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il contributo analizza la sentenza della Corte di giustizia nel contesto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nella causa C-204/21, che condanna l’applicazione delle nuove disposizioni sull’organizzazione dei tribunali in Polonia</p>2023-07-02T17:39:24+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10205I presupposti storico-filosofici dell’autonomia nella provincia di Bolzano2023-07-03T19:33:22+00:00Antonio Merlinogirardimariachiara@gmail.com<p>Il contributo riguarda l’autonomia della Provincia di Bolzano. Questa ha nel secondo Statuto di autonomia del 1972 la sua fonte giuridica principale, che però poggia su fondamentali presupposti giuridici, storici e filosofici. Non è un caso che nel 1947 il Segretario generale del Partito popolare sudtirolese Otto Guggenberg scriveva alla Costituente ricordando la storia autonomista del Tirolo come argomento principale per il riconoscimento dell’autonomia nel solco della sovranità popolare che si andava costituendo. Del resto, sovranità e autonomia erano stati dichiarati dalla Costituente concetti relazionali nell’art. 5, che condensava la lezione di pensatori come Montesquieu e Tocqueville. Lo sguardo giuridico, storico e filosofico sui presupposti dell’autonomia è una ricerca sulle sue origini, che guarda al passato per immaginare il futuro</p>2023-07-02T18:01:12+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10206Climate litigation before the European Court of Human Rights: some observations on the case Klimaseniorinnen and Others v Switzerland2023-07-03T19:33:20+00:00Anna Liguorigirardimariachiara@gmail.com<p>On 29 March 2023 the first public hearing concerning climate change-related violations of human rights was held before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights on the case Klimaseniorinnen and Others v Switzerland. The applicants are the association Klimaseniorinnen and four elderly ladies who, after exhausting domestic remedies, turned to the European Court on 26 November 2020 alleging inter alia a violation of Articles 2 (right to life) and 8 (protection of private and family life) ECHR due to Switzerland’s failure to take appropriate measures to reduce the risks for their health and lives connected to climate change. In this paper the author focuses on two aspects which were at the centre of the hearing before the Grand Chamber, namely the notion of victim and the applicability of Articles 2 and 8 ECHR - more specifically, of the positive obligations inherent in these articles - in the light of the commitments undertaken by States under international climate law. Some final considerations address an important question which is relevant both in respect to the status of victim and the merits of the case, i.e. the collective causation problem</p>2023-07-02T18:21:24+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10207Emergenza e diritti fondamentali2023-07-03T19:33:19+00:00Viviana Di Capuagirardimariachiara@gmail.com<p>La storia più recente ha dimostrato che le più gravi violazioni dei diritti umani tendono a verificarsi nei contesti emergenziali, avverando l’affermazione che la Commissione di Venezia aveva reso, quasi profeticamente, in occasione della pubblicazione del rapporto sui poteri di emergenza risalente al 1995. Per contenere il rischio, le Carte costituzionali hanno iniziato a costituzionalizzare l’emergenza, ovvero a sottoporre l’esercizio dei poteri di emergenza a limiti sostanziali, con particolare riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla predisposizione delle garanzie che devono sussistere anche nelle situazioni di crisi. Assumendo come prospettiva di osservazione l’Italia e la Spagna, il contributo che si svilupperà nelle pagine seguenti intende verificare se una disciplina costituzionale puntuale dell’emergenza si sia mostrata più idonea ad evitare il pericolo di abusi e di gravi compressioni dei diritti fondamentali causate dalle misure adottate allo scopo di contenere il contagio e superare la crisi</p>2023-07-02T18:45:53+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10214Il diritto soft nell’ondivago equilibrio tra aperture e chiusure applicative2023-07-10T19:33:45+00:00Veronica Caporrinogirardimariachiara@gmail.com<p>Lo scritto si propone di valutare la tutela offerta dagli strumenti normativi soft in materia di diritti fondamentali, mediante la comparazione tra diritto europeo e diritto statunitense</p>2023-07-10T09:54:53+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10215La differenziazione dei poteri regionali nella prospettiva del progetto di legge Calderoli: alcuni spunti di riflessione2023-07-10T19:33:44+00:00Francesco Zammartinogirardimariachiara@gmail.com<p>Il presente contributo cercherà di analizzare uno degli aspetti più innovativi, e, al contempo, più controversi della riforma del Titolo V della Costituzione, qual è il c.d. regionalismo differenziato, di cui all’art. 116, c. 3, e che il disegno di legge Calderoli (ora Atto Senato n. 615), in cui si indicano le procedure con cui dovrebbe attuarsi l’autonomia differenziata, ne ha riacceso, dopo l’irrimediabile rallentamento dovuto all’emergenza pandemica, il dibattito scientifico. Non mancando, tuttavia, di constatare come il dibattito sull’ autonomia differenziata, oltre a incentrarsi sul complesso rapporto tra competenze legislative delle Stato e delle Regioni, non possa non tener conto, nell’ambito di un ragionamento più articolato, anche della centralità strategica degli enti locali minori, e, in particolare, delle Città metropolitane, quest’ultime ancora alla ricerca di un loro definitivo ruolo politico-amministrativo</p>2023-07-10T10:07:27+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10216L’ergastolo ostativo e il sovraffollamento carcerario nel dialogo tra le Corti2023-07-10T19:33:42+00:00Luigi Ferrarogirardimariachiara@gmail.com<p>Il contributo esamina i temi del sovraffollamento carcerario e dell’ergastolo ostativo alla luce di una ricca giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte costituzionale interna, cercando di cogliere gli elementi di connessione tra le diverse pronunce nella prospettiva della dignità umana. In particolare, con riferimento all’ergastolo ostativo, l’Autore prova a dimostrare come i termini del bilanciamento siano rappresentati oltre che dalla finalità rieducativa della pena e dalla pericolosità sociale dei condannati, anche dal dovere di tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 54 Cost.</p>2023-07-10T10:27:57+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10231The promotion of the Rule of Law in the decisions of the European Supranational Courts: a new Constitution for Europe?2023-07-23T19:35:25+00:00Matteo Di Donatogirardimariachiara@gmail.com<p>Il concetto di Rule of Law è in continua evoluzione. L’attivismo giudiziario della Corte di Giustizia di Lussemburgo e della Corte Europea di Strasburgo è riuscito a promuovere una concezione sostanziale della nozione e a contrastare il mancato rispetto dello Stato di diritto da parte di diversi Paesi membri delle due organizzazioni. L’articolo analizza le origini e l’evoluzione del concetto attraverso le decisioni delle Corti sovranazionali europee e cerca di mettere in risalto le differenti tecniche di tipizzazione del suo contenuto (come il metodo comparativo). Lo Stato di diritto rappresenta una componente fondamentale dell’ordine pubblico europeo ed è la colonna portante delle moderne democrazie costituzionali</p>2023-07-23T15:47:12+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10232Alcune considerazioni a partire da “Diritto costituzionale e nuove tecnologie”, a cura di Giampietro Ferri, Napoli, Edizioni ESI, 20222023-07-23T19:35:24+00:00Elena Riviecciogirardimariachiara@gmail.com<p>Il presente lavoro, nel recensire il volume “Diritto costituzionale e nuove tecnologie” a cura di G. Ferri, offre una panoramica delle principali ricadute prodotte dalla rivoluzione digitale sul diritto costituzionale. L’analisi si sviluppa lungo tre direttrici fondamentali. Innanzitutto, il contributo approfondisce l’impatto delle nuove tecnologie sul mondo della comunicazione online e sui processi di formazione del consenso; in secondo luogo, si analizzano le conseguenze in termini di esercizio dei diritti fondamentali, come il diritto allo studio o alla salute; infine, si esamina l’incidenza nei processi decisionali, ad esempio nell’espressione del diritto di voto. Il lavoro mostra i rischi e le opportunità per ciascuna delle tre linee di ricerca considerate, sottolineando il ruolo sempre più importante della normativa europea nel tentativo di governare gli attuali processi di trasformazione</p>2023-07-23T16:19:54+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10236Il Parlamento europeo e l’araba fenice del collegio transnazionale2023-07-26T19:35:34+00:00Fabio Raspadorigirardimariachiara@gmail.com<p>Le elezioni del Parlamento europeo, a parte l’inversione di tendenza dell’ultima tornata del 21019, hanno visto costantemente scendere l’afflusso ai seggi da parte dei cittadini europei. Tante le motivazioni di questa tendenza. Tra queste sicuramente un peso rilevante lo ha avuto la presenza di un sistema elettorale basato su circoscrizioni elettorali nazionali e con poche regole comuni. Da oltre 20 anni si discute, in particolare nel Parlamento europeo, della necessità di dare alle elezioni europee una maggiore connotazione unitaria, che faciliti l’identificazione dei cittadini con le istituzioni della Ue. La principale proposta i tal senso è quella di istituire un collegio pan-europeo nel quale elettori di tutti paesi dell’Unione concorrano ad eleggere eurodeputati provenienti dai differenti Stati della Ue. Nel contributo, dopo aver illustrato le ragioni a favore e contro l’introduzione di tale nuovo sistema, si approfondisce il contenuto della recente proposta di riforma del sistema elettorale del Parlamento europeo, che prevede anche la creazione di una circoscrizione pan-europea nella quale eleggere 28 eurodeputati. Proposta che, ad avviso dell’autore, presenta diversi punti di debolezza</p>2023-07-25T22:07:21+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10251Dalla democrazia indiretta alla democrazia in diretta: l’impatto delle nuove tecnologie sulla crisi della democrazia rappresentativa2023-07-28T19:35:45+00:00Marina Calamo Specchiagirardimariachiara@gmail.com<p>Il saggio si propone di analizzare, in primo luogo, se e in che modo la diffusione dei social media sulle piattaforme digitali, intese nuovo spazio di formazione del consenso politico, possa aggravare la già profonda crisi che attanaglia le democrazie rappresentative contemporanee e i partiti politici. In secondo luogo, l’analisi affronterà la questione se sia possibile individuare strumenti generali di regolazione di un fenomeno che ancora oggi è saldamente nelle mani delle Big Tech e dominato da forme di autoregolazione privata, che rischiano di comprimente i dritti costituzionali fondamentali</p>2023-07-28T00:00:00+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10250La riforma dell’art. 9 Cost.: nessuna novità per la tutela penale dell’ambiente2023-07-28T19:35:44+00:00Giuseppe Maria Palmierigirardimariachiara@gmail.com<p>L’inserimento dell’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione non incide sulle problematiche del settore in materia penale. L’ambiente, anche prima della riforma del 2022, era già pacificamente riconosciuto tra i valori fondamentali della Costituzione mediante una lettura integrata dei principi sovraordinati, ma le difficoltà inerenti alla relativa tutela penale derivano dalla vaghezza ed inafferrabilità del bene giuridico di riferimento. Le fattispecie penali presentano sovente carenze descrittive in ordine all’oggetto della condotta, all’offesa, al bene giuridico, e si caratterizzano per la natura sanzionatoria del precetto che si fonda sulla violazione di indefinite regole amministrative. Probabilmente, una tutela più efficace dell’ambiente potrebbe raggiungersi mediante l’uso di strumenti sussidiari rispetto al penale, utilizzando quest’ultimo soltanto mediante fattispecie di pericolo concreto rivolte alla tutela della salute</p>2023-07-28T15:15:05+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10259Ancora su immunità giurisdizionali e gravi violazioni dei diritti umani2023-08-09T19:38:23+00:00Donato Grecogirardimariachiara@gmail.com<p>Con la sentenza 21 luglio 2023, n. 159, la Corte costituzionale italiana ha affermato la legittimità costituzionale dell’art. 43, c. 3, del decreto-legge n. 36/2022 nella parte in cui sacrifica il diritto alla tutela esecutiva delle vittime italiane del Terzo Reich, apprestando come rimedio equivalente l’accesso al Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Il presente contributo intende definire la portata della decisione, analizzando il rapporto che la lega alla sentenza n. 238/2014, inclusa la questione dell’accesso alla giustizia da parte delle vittime non italiane, e con la controversia Germania c. Italia (II). L’articolo conclude evidenziando che la decisione in esame si muove complessivamente nel perimetro tracciato dalla sentenza n. 238, mentre il punto di maggiore divergenza tra il precedente del 2014 e la legislazione vigente, al momento, riguarda la posizione dei creditori stranieri. Quanto al procedimento pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diverse ragioni e altrettante incertezze potrebbero spingere la Germania a non rinunciare al ricorso</p>2023-08-08T22:36:17+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10260Le situazioni giuridico-soggettive tutelabili nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento: spunti di riflessione2023-08-09T19:38:22+00:00Sergio Pignatarogirardimariachiara@gmail.com<p>Il presente saggio approfondisce due aspetti problematici concernenti la tutela giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento. Il primo riguarda il riferimento alle «particolari materie» (art. 103, c. 1, Cost.) che consentono l’affidamento, da parte del legislatore ordinario, di determinate controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il secondo, strettamente connesso al primo, riguarda la limitazione, affermata dalla giurisprudenza pressoché incontrastata e dalla dottrina nettamente dominante, della tutela nei confronti della P.A. delle situazioni giuridico-soggettive alle posizioni di interesse legittimo, ai fini dell’azionabilità del rito sul silenzio non significativo (artt. 31, 117 e 133, c. 1, lett. a), n. 3), c.p.a.), e le relative implicazioni</p>2023-08-09T08:12:19+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10263Diritto alla salute e diritto punitivo nel sistema delle «disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»2023-08-21T19:40:06+00:00Francesco Schiaffogirardimariachiara@gmail.com<p>Con le «disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» di cui all’art. 3-ter, d.l. n. 211/2011 ed alla normativa ad esso collegata la tutela del diritto alla salute del paziente psichiatrico in esecuzione penitenziaria è stata adeguata al regime ordinario della tutela della salute mentale. Tuttavia, gli istituti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 219 e 222 c.p. non sono stati semplicemente chiusi e sostituiti con nuove strutture penitenziarie e non è stata prevista, con le stesse disposizioni, alcuna nuova misura di sicurezza. Strutture e servizi per l’esecuzione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 219 e 222 c.p. sono stati adeguati, invece, alle necessità di una organizzazione della «tutela della salute mentale in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione» che, ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. g), legge n. 833/1978, rappresenta uno degli «obiettivi» dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, decisa in ottemperanza dell’art. 32 Cost.</p>2023-08-20T20:51:43+00:00##submission.copyrightStatement##http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/10265“Costituzione economica” e teoria della costituzione materiale2023-08-26T19:40:31+00:00Paolo Pilusogirardimariachiara@gmail.com<p>Il saggio affronta il tema della costituzione economica muovendo da una proposta tassonomica complessa, protesa a distinguere i plurimi usi e significati della nozione alla luce di una breve rassegna critica delle principali posizioni dottrinali. La classificazione prospettata è prodromica alla presentazione di una teoria alternativa, volta ad inquadrare la costituzione economica nell’ambito della costituzione materiale (mortatianamente intesa) come determinazione interna all’unità complessiva della costituzione (così accogliendo l’invito di Natalino Irti) attraverso l’individuazione di un fine politico-economico fondamentale inteso come declinazione dell’idea-forza della costituzione materiale. Questa ricostruzione teorica consente – sul piano del diritto positivo – di inquadrare la costituzione economica italiana attorno al fine della piena occupazione (obiettivo costituzionalmente rilevante ex art. 4 Cost.), considerato come proiezione sul piano economico dell’idea-forza del lavoro (posto a fondamento della Repubblica ex art. 1 Cost.). Correlativamente, emerge la configurazione costituzionale di un’economia mista finalisticamente orientata, grazie alla valorizzazione dei principi-valvola di cui agli artt. 41 ss. interpretati sistematicamente con gli artt. 1 e 4 Cost. La chiave analitica prescelta è impiegata, infine, per analizzare criticamente l’impatto del processo di integrazione europea sulla costituzione economica, prospettando problematicamente un mutamento di costituzione materiale a costituzione formale invariata come nuovo genere di trasformazione costituzionale</p>2023-08-25T22:00:48+00:00##submission.copyrightStatement##