Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie

  • Andrea Patroni Griffi Università della Campania
Parole chiave: regionalismo differenziato, Stato regionale, articolo 116, comma 3, solidarietà territoriale

Abstract

Il regionalismo differenziato, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, vede oggi avanzare il suo problematico processo di attuazione. L’attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione pone una serie di punti problematici. Misure perequative, fissazione dei fabbisogni standard e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni costituiscono presupposti costituzionali alla realizzazione del regionalismo asimmetrico. Mentre, per quanto riguarda il procedimento, e le stesse materie e funzioni da attribuire, con i relativi “costi”, va salvaguardato il ruolo del Parlamento, non potendosi limitare la differenziazione di autonomia al mero accordo tra Esecutivi nell’intesa con la Regione interessata, riguardando invece la stessa forma di Stato.

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Pubblicato
2019-08-02
Come citare
Patroni GriffiA. (2019). Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie. Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online, 11(speciale 2), 29 - 46. https://doi.org/10.6092/2421-0528/6374