Ricorso “condizionato” all’in house providing e principio di «libera amministrazione delle autoritá pubbliche»: una contraddizione solo apparente per CGUE e Corte costituzionale
Abstract
Il contributo affronta il tema dei limiti posti dal legislatore nazionale al ricorso all’in house providing. Se a livello eurounitario, sussistendo taluni requisiti codificati, l’affidamento in autoproduzione di beni e servizi è considerato potersi utilizzare al di fuori dell’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica, quale risultato di una libera scelta organizzativa delle autorità pubbliche, il legislatore italiano adotta, invece, criteri più restrittivi per consentire agli enti interessati di costituire società in house e/o di procedere ad affidamenti diretti a queste ultime. Le questioni relative alla legittimità costituzionale degli oneri aggiuntivi di cui all’art. 192, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016, e quelle relative alla loro compatibilità con l’art. 12, par. 3, della Direttiva 2014/24 UE sono state risolte di recente, rispettivamente, dalla Corte costituzionale e dalla CGUE con esiti che suscitano qualche perplessità.
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