Il dovere al documento e le desecretazioni della XVIII legislatura

  • Giampiero Buonomo
Parole chiave: Dovere al documento, diritto alla conoscenza dei cittadini, beni culturali, principio di non discriminazione nell'accesso

Abstract

Il dovere al documento – l’imperativo di custodia e tutela delle carte storiche, che la risoluzione 2382(2021) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa lega al diritto alla conoscenza dei cittadini – astringe tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche: gli archivi storici (ed i loro contenuti) fanno parte infatti a pieno titolo della definizione di beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Il cosiddetto codice Urbani – che reca questa importante statuizione, correlata al principio di non discriminazione nell’accesso – procede senza eccettuare gli archivi in deroga, cioè quelli autorizzati ad essere mantenuti presso l’Ente originatore (la struttura amministrativa che ha prodotto le carte): si tratta degli archivi degli organi costituzionali ma anche di quelli del Ministero per gli affari esteri e degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo); ai sensi dell’art. 10, legge 3 agosto 2007, n. 124, vi rientrano anche quelli dei Servizi di informazione e sicurezza, sia pure con un regime speciale dettato da uno speciale regolamento di attuazione «da cui consegue, di fatto, l'inibizione all'accesso e alla consultazione di atti e documenti fondamentali per la ricostruzione delle vicende storiche italiane».

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Pubblicato
2022-11-17
Come citare
BuonomoG. (2022). Il dovere al documento e le desecretazioni della XVIII legislatura. Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online, 18(2). https://doi.org/10.6093/2421-0528/9530