La riforma dell’art. 9 Cost.: nessuna novità per la tutela penale dell’ambiente

  • Giuseppe Maria Palmieri
Parole chiave: art. 9 Cost., tutela penale dell’ambiente, bene giuridico, fattispecie di pericolo, principio di sussidiarietà

Abstract

L’inserimento dell’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione non incide sulle problematiche del settore in materia penale. L’ambiente, anche prima della riforma del 2022, era già pacificamente riconosciuto tra i valori fondamentali della Costituzione mediante una lettura integrata dei principi sovraordinati, ma le difficoltà inerenti alla relativa tutela penale derivano dalla vaghezza ed inafferrabilità del bene giuridico di riferimento. Le fattispecie penali presentano sovente carenze descrittive in ordine all’oggetto della condotta, all’offesa, al bene giuridico, e si caratterizzano per la natura sanzionatoria del precetto che si fonda sulla violazione di indefinite regole amministrative. Probabilmente, una tutela più efficace dell’ambiente potrebbe raggiungersi mediante l’uso di strumenti sussidiari rispetto al penale, utilizzando quest’ultimo soltanto mediante fattispecie di pericolo concreto rivolte alla tutela della salute

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Pubblicato
2023-07-28
Come citare
PalmieriG. (2023). La riforma dell’art. 9 Cost.: nessuna novità per la tutela penale dell’ambiente. Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online, 20(2). https://doi.org/10.6093/2421-0528/10250