Diritto alla salute e diritto punitivo nel sistema delle «disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»
Abstract
Con le «disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» di cui all’art. 3-ter, d.l. n. 211/2011 ed alla normativa ad esso collegata la tutela del diritto alla salute del paziente psichiatrico in esecuzione penitenziaria è stata adeguata al regime ordinario della tutela della salute mentale. Tuttavia, gli istituti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 219 e 222 c.p. non sono stati semplicemente chiusi e sostituiti con nuove strutture penitenziarie e non è stata prevista, con le stesse disposizioni, alcuna nuova misura di sicurezza. Strutture e servizi per l’esecuzione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 219 e 222 c.p. sono stati adeguati, invece, alle necessità di una organizzazione della «tutela della salute mentale in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione» che, ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. g), legge n. 833/1978, rappresenta uno degli «obiettivi» dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, decisa in ottemperanza dell’art. 32 Cost.
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