La valutazione del «fatto processuale» nei conflitti negativi di competenza funzionale. Al pubblico ministero un potere determinante?
Cass., sez. I, data udienza, 9 /11/2023 (dep. 12/01/2024) n. 1569, pres. Boni, rel. Siani. Corte di Cassazione – prima sezione penale – conflitto negativo di competenza
Abstract
Con la pronuncia in commento, la prima sezione penale della Corte Suprema di Cassazione conferma la preminenza dei criteri di imparzialità della competenza funzionale per connessione/del principio di imparzialità del giudice e dei criteri che regolano la competenza nei procedimenti riguardanti i magistrati, sui limiti/rispetto ai limiti temporali e procedurali della perpetuatio iurisdictionis. Ogniqualvolta, le decisioni della Cassazione presentino dei vizi o delle omissioni nelle valutazioni, poiché, a differenza dei ricorsi straordinari previsti nel nostro Ordinamento, per le questioni concernenti la competenza non sono previsti rimedi di impugnazione. Rebus sic stantibus, infatti, rileva la lacuna nella valutazione da parte del giudice del fatto processuale, in relazione ad alcuni elementi indispensabili per determinare il tempo iniziale della competenza funzionale per connessione e, viceversa, l’esorbitanza dei poteri del pubblico ministero, nel decidere i tempi e le modalità di iscrizione per determinare la competenza. Queste criticità, capaci di oltrepassare persino gli effetti preclusivi del giudicato, creano discrasie con le regole di garanzia previste nel nostro ordinamento e rappresentano un singolare novum, da riproporre dinanzi al giudice investito della competenza dalla Suprema Corte di cassazione
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Copyright (c) 2024 Francesca Iole Garofoli, Vincenzo Giorgio Nardi

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