La definizione del contenuto dell’identità nazionale ex art. 4 par. 2 TUE tra Corte di Giustizia e Corti Costituzionali: un argomento per il riaccentramento del «dialogo tra le Corti»

  • Umberto Lattanzi
Parole chiave: Identità nazionale, identità costituzionale, dialogo tra le Corti, diffusione dei sistemi di giustizia costituzionale, riaccentramento dei sistemi di giustizia costituzionale

Abstract

L’articolo discute la questione di chi sia competente a determinare il contenuto dell’identità nazionale di cui all’art. 4, par. 2, TUE: la Corte di Giustizia ovvero le Corti costituzionali nazionali. In linea di principio, spetta alle Corti nazionali definire il contenuto dell’identità del proprio ordinamento, nel quadro dell’interpretazione dell’art. 4, par. 2, TUE resa dalla Corte di Giustizia. L’analisi della prassi, tuttavia, rivela la riluttanza delle Corti costituzionale a effettuare rinvii pregiudiziali ai sensi dell’art. 4, par. 2, TUE, temendo di essere smentite dalla Corte di Giustizia. Tale approccio della Corte di Giustizia è dovuto, si sostiene, al fatto che, nella maggior parte dei casi in cui è investita di questioni identitarie, ciò non avviene su rinvio della Corte costituzionale dello Stato interessato, spingendo la Corte GUE a un sindacato delle qualificazioni in tema di identità prospettatele. Si sostiene allora la necessità di un riaccentramento del dialogo costituzionale in tema di identità, valutando la possibilità di introdurre un «rinvio pregiudiziale al contrario» e di estendere all’ambito identitario le dottrine elaborate in tema di doppia pregiudizialità

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Pubblicato
2024-10-11
Come citare
LattanziU. (2024). La definizione del contenuto dell’identità nazionale ex art. 4 par. 2 TUE tra Corte di Giustizia e Corti Costituzionali: un argomento per il riaccentramento del «dialogo tra le Corti». Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online, 23(1 speciale). Recuperato da http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline/article/view/11209
Sezione
L’IDENTITÀ PLURALE DELL’UNIONE: RADICI CULTURALI E VALORI COSTITUZIONALI COMUNI