Editoriale

  • Luigi Fusco Girard Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract

Con la modifica degli artt. 9 e 41 della Carta Costituzionale la nozione di sviluppo sostenibile è (finalmente) entrata in Costituzione (Legge 1/2022). È vero che diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno consentito l’inclusione dell’ambiente già prima del 2022, ma è altresì vero che l’introduzione della tutela dell’ambiente tra i “principi supremi” della Carta Costituzionale (Sent. 1146/1988) rappresenta un solenne impegno a migliorare le scelte a tutti i livelli nella giusta direzione. Quanto sopra sollecita un nuovo modo di fare le scelte nelle politiche pubbliche e negli investimenti privati, volte ad affrontare la sfida dell’inquinamento, del cambiamento climatico, del degrado ambientale, della perdita della biodiversità (che stanno gravemente minacciando la vita della Terra) ed anche della povertà crescente. Nella valutazione delle scelte relative alle attività economiche si introduce oltre alla “utilità sociale” anche il riferimento alla “utilità ambientale”. L’ambiente, infatti, non è più da considerarsi come risorsa da degradare per conseguire i benefici dello sviluppo economico ma come fondamento stesso del ben-essere e buon-vivere. Ne consegue un nuovo modo di fare le scelte, che sia capace di considerare il “vero costo” dello sviluppo economico e di garantire a tutti pari opportunità e diritti.

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Pubblicato
2023-06-02
Come citare
Fusco GirardL. (2023). Editoriale. BDC. Bollettino Del Centro Calza Bini, 22(2), 167-171. https://doi.org/10.6093/2284-4732/10093